I giudici: «Vengono prima le ragioni dell’ambiente». Legittime le varianti al Prg adottate a Lonato per impedire la costruzione dell’inceneritore
Eurosea, doccia fredda dal Tar
Un’amministrazione comunale che intenda tutelare, tra gli altri valori, quello ambientale, può decidere, anche in assenza di una diffusa analisi argomentativa, di imporre delle varianti al piano regolatore generale. Né i suoi apprezzamenti di merito in ordine sempre a scelte urbanistiche possono essere sindacate in sede di giudizio di legittimità, a meno che non risultino inficiati da errori di fatto o da vizi di grave illogicità. Sono i due passaggi-chiave della sentenza del Tar di Brescia emessa ieri l’altro con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’Eurosea, la società bolognese presieduta da Francesco Maria Bernardi progettista del discusso termogeneratore che sarebbe dovuto nascere a Campagna Trezza, per annullare le due delibere approvate l’8 novembre 1999 dal consiglio comunale che di fatto introduceva nuove varianti al piano regolatore. I giudici amministrativi hanno quindi dato ragione alla tesi difensiva degli avvocati Alberto Luppi e Glauco Davolio che hanno assistito il Comune di Lonato. Dunque, il primo round se lo è assicurato la giunta Perini, ma non ancora il match. Infatti, quella di Francesco Bernardi, amministratore delegato dell’Eurosea, è una vera e propria dichiarazione di guerra: «Non ho potuto ancora leggere le motivazioni espresse dai giudici del Tar di Brescia, ma una cosa posso già assicurare: ricorreremo in appello, cioè al Consiglio di Stato. Forse — continua Bernardi — in un ambiente ed in un contesto diversi, lontani cioè da un certo clima, le nostre ragioni potranno essere discusse con maggior serenità. Comunque, siamo determinati ad andare fino in fondo…». Ricordiamo che le due famose delibere di variante provocarono quella stessa serata la caduta della giunta leghista di Manlio Mantovani, il cui partito, la Lega, si spaccò in due. Fu quindi grazie al voto determinante del gruppo di consiglieri leghisti guidati da Ugo Ughi se le varianti passarono a larga maggioranza (con i voti ovviamente delle minoranze: centro sinistra e civica). Tornando, ancora, alla sentenza dei giudici del Tar, la decisione del consiglio comunale è stata ritenuta «legittima». Infatti, «scopo della variante al prg — asseriscono i giudici — è proprio quello di sopperire alle sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo ovvero di intervenire quando si manifesti la convenienza di migliorarlo». Ne deriva perciò che la revisione di direttive urbanistiche pregresse «per realizzare un processo di adeguamento delle strutture territoriali esistenti, si traduce in nuove scelte urbanistiche che, in vista di obiettivi generali da ragiungere, ben possono sacrificare interessi specifici dei privati». E la giurisprudenza attuale, affermano sempre i giudici, ha precisato che «non esiste una preclusione assoluta a nuovi interventi di pianificazione urbanistica che vanifichino in tutto o in parte le aspettative edilizie dei privati, atteso che il diritto di modificare relativo alle prescrizioni di piano regolatore, include eventualmente anche un diritto di rivedere relativo ai successivi vincoli assunti dal Comune». Insomma, in parole povere le scelte di un consiglio comunale, fra l’altro organo sovrano, se dettate per tutelare l’ambiente ed il paesaggio della propria comunità non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, a meno che non risultino inficiati da errori o da vizi di grave illogicità.
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