La vicenda della gara Enel e la sentenza del Tar di Brescia
Una azienda di computer di Desenzano, rimasta esclusa da una gara d’appalto indetta dall’Enel per la fornitura di 1500 personal computer notebook, per un valore di almeno 6 miliardi di lire, ha ottenuto dal Tar di Brescia la possibilità di essere reintegrata nel bando. La «Megabyte», nota società per azioni con sede a Desenzano, dov’è nata una decina d’anni fa e si è sviluppata notevolmente nel settore dell’informatica, attraverso il suo rappresentante legale Piervittorio Trebucchi, ha inoltrato domanda di partecipazione alla gara d’appalto per la fornitura di 1500 personal computer notebook indetta dall’Enel lo scorso 22 gennaio: un affare di oltre 6 miliardi, tenuto conto del prezzo di mercato di un notebook. Successivamente, l’Enel comunicava l’esclusione, con grande sorpresa degli amministratori dell’azienda gardesana. Da qui il ricorso al Tar.
Nella sua articolata memoria, l’avvocato Alberta Fioretti, che ha tutelato gli interessi della «Megabyte», ha potuto dimostrare come l’ente pubblico avesse avviato una procedura in palese violazione della normativa vigente in materia di appalti di pubbliche forniture, negando di fatto alla «Megabyte» la possibilità di concorrere a una gara cui legittimamente poteva partecipare. Una lesione di interessi, tra l’altro, anche allargata ad altre aziende escluse dalla gara dei computer.
Requisiti e violazioni nel bando Enel
Nel suo bando, l’Enel, assistita nel ricorso dagli avvocati Stefano D’Ercole, Luigi Medugno ed Enrico Codignola, aveva chiesto una serie di informazioni, per avere prova della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, ben al di là dell’oggetto della fornitura. Tra le condizioni minime richieste dall’Enel, per esempio, una riguardava in particolare la dichiarazione rilasciata dalla concorrente che attestasse attività di progettazione, assemblaggio, collaudo, ecc. e che negli ultimi tre anni avesse prodotto almeno 500 mila personal computer notebook.
«Tale richiesta – ha sostenuto l’avvocato Fioretti – rappresenta una palese violazione alla disciplina comunitaria in materia di gare d’appalto; infatti il criterio individuato dalla giurisprudenza amministrativa parla di un valore del 50 per cento dell’importo di gara». E una contraddizione affiorata dal bando Enel è, per l’appunto, quella riguardante la sua pretesa di chiedere all’azienda «una produzione nel triennio antecedente di almeno 500 mila computer», il cui costo si aggira sui 4 milioni per singolo pezzo.
Insomma, la «Megabyte» avrebbe dovuto dimostrare un fatturato, nei tre anni precedenti, di almeno 2 mila miliardi di lire, ovvero trecento volte l’importo della gara (circa 6 miliardi). E ancora, la «Megabyte» ha ravvisato anche che «la dichiarazione del costruttore, la cui produzione viene chiesta già al momento dell’iscrizione delle imprese concorrenti, equivalga a una violazione del principio di segretezza dell’offerta e di violazione del principio della par condicio». In altri termini, la conoscenza preventiva del nome delle imprese produttrici con cui i prodotti vengono offerti può consentire una preventiva stima del prezzo e la possibilità di conoscere in anticipo i concorrenti.
Decisione del Tar e conseguenze
Il Tar (presidente relatore Francesco Mariuzzo, consiglieri Conti e Farina) ha accolto le tesi della «Megabyte» disponendo all’ente dell’energia elettrica la sua immediata riammissione. A dire il vero, non sono poche le rimostranze che negli ultimi tempi vengono sollevate da numerose aziende nei confronti di amministrazioni pubbliche i cui bandi di gara non sempre sono trasparenti.
Talvolta, basta un cavillo a far saltare le aspettative di una ditta. E, in tempi in cui si invoca la massima trasparenza, certamente tutto questo non fa che alimentare polemiche tra cittadini e pubblica amministrazione.


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