martedì, Luglio 1, 2025
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Una sentenza del Tar dà torto al Comune: interpretazione errata. «Un diritto legittimo riconosciuto dalla legge»

Sì al recupero dei sottotetti

Sicuramente saranno molti i desenzanesi proprietari di abitazioni che potranno ripresentare in municipio la domanda per recuperare un eventuale sottotetto. Un beneficio riconosciuto dalla discussa legge regionale 22 del 1999 che, appunto, ha liberalizzato in determinate circostanze lo sfruttamento dei sottotetti, soprattutto delle abitazioni situate nei centri storici. A Desenzano, invece, per effetto di un’interpretazione restrittiva che aveva seminato non poche discussioni e perplessità nella commissione edilizia e nella stessa amministrazione comunale (da quella retta da Cino Anelli all’attuale di Fiorenzo Pienazza), il recupero dei sottotetti era divenuto un po’ un oggetto misterioso, una pratica di difficile definizione e fonte, per i proprietari, di sicure bocciature. Il Tar di Brescia però, sollecitato a pronunciarsi su un ricorso presentato dall’avvocato Alberto Luppi per conto di una cliente, proprietaria di un appartamento situato nel centro storico, ha ora spazzato ogni dubbio in proposito, dando torto al Comune, che aveva respinto la richiesta della donna di recuperare un sottotetto. La sentenza rappresenta indubbiamente un insperato successo e, per gli altri proprietari, il via libera allo sfruttamento di volumetrie, in certi casi anche notevoli, dei propri sottotetti. Erano stati in molti (il numero al momento non è quantificabile) a vedersi finora negare un legittimo diritto, riconosciuto da una legge regionale di quasi quattro anni fa e da numerose successive circolari. I giudici amministrativi (presidente Francesco Mariuzzo, relatore Elena Quadri, consigliere Marco Bignami) hanno in sostanza affermato «che il recupero dei sottotetti è esclusivamente subordinato all’applicazione della normativa regionale in deroga agli strumenti urbanistici vigenti». Infatti, il Comune di Desenzano si era quasi intestardito, come ha riferito nella sua memoria difensiva il legale della proprietaria-ricorrente, nella pretesa di «poter autonomamente ed arbitrariamente delimitare il concetto di sottotetto esistente facendo incongrua applicazione di una norma dello strumento urbanistico dettata a tutt’altri fini, e inoltre, ponendosi in conflitto con la normativa regionale ritenendo che il piano regolatore possa prevalere sulla normativa regionale», sicuramente di rango superiore. Il Comune sosteneva finora che il volume di un sottotetto non dovesse essere computato ai fini volumetrici se l’altezza in gronda non risultava superiore a una certa misura. Quando è stata varata la legge regionale del 1999, il Comune ha ritenuto che essa potesse applicarsi soltanto ai casi in cui il sottotetto avesse l’altezza in gronda prevista dal proprio Prg. La legge, invece, ha fatto rilevare ancora l’avvocato Luppi, afferma che il recupero volumetrico deve intendersi «in deroga a qualsiasi previsione urbanistica locale». La norma regionale non pone infatti limitazioni in ordine alle dimensioni, alle altezze, alle caratteristiche del sottotetto, limitandosi a prescrivere la necessità della re ale esistenza di un sottotetto. E ancora, la legge dei sottotetti consente il recupero di «qualsiasi sottotetto esistente, quale ne fosse la foggia».

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