Il progetto Veronesi prevede sostanzialmente una più netta individuazione dei divieti di fumo già previsti dalla normativa precedente.
La materia è regolata sulla base della «legge istitutiva antifumo» – la 584 del 1975 – che vieta il fumo tassativamente in alcuni locali come le scuole, gli ospedali, i musei, i cinema, le discoteche.
Il divieto tassativo non comprende gli uffici privati o i luoghi di lavoro in quanto tali e, per alcuni locali, è prevista la deroga in caso di installazione di idonei impianti di condizionamento o ventilazione.
Segue una serie di normative integrative. Ecco le norme in materia varate successivamente alla legge «quadro» antifumo del 1975.
Normative successive alla legge antifumo del 1975
Il Decreto legge 18 maggio 1976 fissa i criteri ai quali devono rispondere gli impianti di condizionamento per permettere l’esonero previsto dalla legge «584».
La Circolare 8 giugno ’76 del Consiglio di Stato precisa che, a proposito della 584, bar, ristoranti e pubblici esercizi sono esclusi dal divieto.
Il Dpr n. 753 del 1980 all’art. 28 introduce il divieto di fumare in tutti i mezzi di trasporto pubblico, autobus, treni, metropolitane.
Il Decreto legislativo n. 626 del 1994 riguarda in particolare i luoghi di lavoro e detta un generale dovere di protezione della salute dei lavoratori, ma un incondizionato divieto di fumo è posto solo per le aree esposte ad agenti cancerogeni e biologici.
Inoltre, il provvedimento prevede che siano prese adeguate misure per la protezione dei non fumatori nei locali di riposo e che chi lavora in locali chiusi disponga di aria salubre in quantità sufficiente.
In sostanza, la legislazione e la prevalente giurisprudenza in materia lasciano al datore di lavoro il compito di trovare le soluzioni più adeguate in relazione al singolo caso concreto.
Proposte e dibattiti sulla normativa
La Direttiva del presidente del Consiglio del 14 dicembre 1995, su proposta dell’allora ministro della Sanità Guzzanti, allarga il divieto di fumo a tutti i luoghi ove si erogano servizi pubblici, come ministeri, uffici postali e in genere uffici aperti al pubblico.
Un atto di intesa in data 21 dicembre 1995 estende l’efficacia della suddetta direttiva alle amministrazioni locali.
Successivamente, il dibattito, spesso polemico tra le parti, specialmente sull’applicabilità o meno del divieto negli esercizi pubblici, bar, ristoranti, è proseguito sulla base di una ricca giurisprudenza che, nella maggior parte dei casi, non riconosce vigente il divieto di fumo in locali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge 584 del 1975, ma ammette, sia pur solo in linea di principio, il danno da fumo.


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