giovedì, Giugno 8, 2023
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Ambiente e territorio: diventa esecutivo il regolamento contro lo smaltimento incontrollato

E’ entra­to in vig­ore mer­coledì 29 gen­naio, a Desen­zano del Gar­da, il provved­i­men­to comu­nale, già approva­to nel Con­siglio del 20 dicem­bre 2019: 11 arti­coli che con­sen­ti­ran­no agli uffi­ci di avere report det­tagliati sui sogget­ti e sulle modal­ità del­lo smal­ti­men­to dei fanghi e sul loro rel­a­ti­vo uti­liz­zo agro­nom­i­co. Pre­viste sanzioni fino a 5mila euro per gli illeciti accer­tati.

E’ diven­ta­to esec­u­ti­vo da pochi giorni il “Rego­la­men­to Comu­nale sul­l’u­ti­liz­zo agro­nom­i­co di ammen­dan­ti e cor­ret­tivi ottenu­ti da pro­ces­si che preve­dono l’u­ti­liz­zo di rifiu­ti o fanghi di ”.

L’o­bi­et­ti­vo è quel­lo di mon­i­torare l’u­ti­liz­zo agro­nom­i­co dei fanghi di depu­razione: un uti­liz­zo che, gra­zie al nuo­vo doc­u­men­to, ver­rà sot­to­pos­to ad una serie di con­trol­li e di lim­i­tazioni, a tutela dei campi desen­zane­si e soprat­tut­to del­la salute dei cit­ta­di­ni.

Nel­la fat­tispecie, l’at­to, è com­pos­to da 11 arti­coli ed è con­sulta­bile sul sito comu­nale nel­la sezione “Atti e Doc­u­men­ti” all’in­ter­no dei “Rego­la­men­ti comu­nali”. Rias­sumen­do i prin­cipi che ani­mano il rego­la­men­to, per quan­to riguar­da i pri­mi due arti­coli, sono sta­ti spec­i­fi­cati i campi di appli­cazione e le final­ità del­l’u­ti­liz­zo degli ammen­dan­ti e dei cor­ret­tivi uti­liz­za­ti (art.1), oltre alle definizioni dei mate­ri­ali inter­es­sati negli smal­ti­men­ti (art.2).

Si entra poi nel vivo con i pun­ti 3 (req­ui­si­ti per l’u­ti­liz­zo), 4 (modal­ità di trasporto) e 5 (modal­ità di dis­tribuzione): l’i­doneità di tali carat­ter­is­tiche viene ver­i­fi­ca­ta dagli uffi­ci comu­nali tramite la pre­sen­tazione di speci­fi­ci doc­u­men­ti da parte del­l’a­gronomo o del per­i­to agrario inter­es­sato.

L’e­len­co delle situ­azioni in cui vige il divi­eto di uti­liz­zo dei mate­ri­ali sono citate negli arti­coli 6 e 7, men­tre il pun­to 8 inter­es­sa la comu­ni­cazione: infat­ti il sogget­to che effet­tua lo spandi­men­to ha l’ob­bli­go di noti­fi­care con 10 giorni d’an­ticipo l’inizio delle oper­azioni trasmet­ten­do la mail alla e all’Uf­fi­cio ecolo­gia per le dovute ver­i­fiche.

Gli arti­coli finali (9,10 e 11) sono invece ded­i­cati alla vig­i­lan­za e alle sanzioni applic­a­bili su chi vìo­la il rego­la­men­to: si va da un min­i­mo di 500 fino ad un mas­si­mo di 5.000 euro di ammen­da per gli illeciti accer­tati.

 

 

 

 

 

 

 

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