E’ stata corretta la procedura seguita dagli uffici dell’Azienda ospedaliera di Desenzano nella gara di acquisto di tre lavastrumenti, finita nel mirino di un ricorso da parte di una delle società escluse, la SpA Air Liquide Sanità Service, di Milano. E’ questo il senso della decisione dei giudici del Tar di Brescia che, nell’ultima camera di consiglio, hanno respinto la domanda di sospensione dando il via di fatto al perfezionamento del contratto dell’importo di circa 240 mila euro con l’aggiudicatrice dell’appalto, la Johnson & Johnson Medical. Le tre apparecchiature, destinate alle gastroenterologie di Manerbio e Gavardo, sono utilizzate per disinfettare gli endoscopi con i quali vengono eseguiti esami diagnostici alla regione addominale ed a quella intestinale. La gara, secondo innovative modalità della direzione aziendale, prevedeva che la ditta vincitrice dell’appalto non fornisse solo le macchine, ma anche la loro manutenzione ed il materiale per disinfettare gli endoscopi. Questo per evitare possibili contenziosi e un ping pong di responsabilità nel caso un’apparecchiatura non funzioni. Nel suo ricorso, però, la società milanese (assistita dagli avvocati Porqueddu, Vaiano e Ghidotti) ha osservato una serie di presunte irregolarità ed omissioni, chiedendo al Tar la sospensione del contratto. Inizialmente, va ricordato che i giudici di via Malta avevano accordato la sospensione provvisoria, in attesa che pervenissero dall’azienda ospedaliera «ulteriori elementi e documenti». Che, puntualmente, sono arrivati con la memoria del legale avvocato Alberto Luppi, il quale ha chiarito lo svolgersi dell’intera procedura dell’appalto. Dopo aver ricordato che è stata, comunque, la società vincitrice della gara quella ad aver fornito «il miglior rapporto qualità-prezzo all’amministrazione ospedaliera», il legale ha osservato che «i criteri, i requisiti e quant’altro contenuti nel capitolato erano stati descritti con precisione , e anche per quanto riguarda la presunta violazione della soglia comunitaria di Dsp 200.000, l’azienda si è comportata correttamente». Infatti, fino all’importo di 236.945 euro, previsti dall’Ue, è legittimo prevedere acquisti di beni e servizi secondo le norme di diritto privato.
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I giudici hanno dato ragione all’azienda ospedaliera per una contestata fornitura. Respinto il ricorso di una ditta sull’acquisto di apparecchiature per la disinfezione
Appalto regolare: al Tar vince l’ospedale
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