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Pontili, le regole per chi vuole attracchi privati

Piano posizionamento

Il Comune detta le regole per chi vuole realizzare pontili per usufruire di attracchi privati. La normativa è compresa nel piano di posizionamento delle boe d’ormeggio e dei pontili di attracco licenziato dal consiglio comunale per recepire la legge regionale numero 33 del 4 novembre 2002, che attribuisce ai paesi della costa gardesana la competenza che in precedenza era regolata dal Magistato alla Acque di Verona. Il territorio rivierasco di Lazise è molto esteso, così si è deciso di suddividere la riva in cinque zone di spazio idrico, dove si possono collocare 490 posti boa. Gli interessati a posizionare una boa per ormeggio privato devono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno, in quanto la concessione ha valenza annuale. L’ente rende pubblica la disponibilità delle boe entro il 28 febbraio di ogni anno affiggendone l’avviso all’Albo Pretorio. I titolari di attività turistico-alberghiere potranno godere di un massimo di 20 boe ciascuno per ogni campeggio e di 2 per ogni albergo. Due boe possono essere utlizzate dalle associazioni sportive. Alla singola boa potrà essere ormeggiato esclusivamente il natante di proprietà del concessionario e alla stessa dovrà essere applicata obbligatoriamente una targhetta metallica di riconoscimento riportante la dicitura: Comune di Lazise e gli estremi di identificazione del natante. Il regolamento dà inoltre anche indirizzi tecnici per la collocazione dei ponti attracco dei privati: il pontile è quindi un manufatto costruito perpendicolarmente alla riva, che consente l’attracco alle imbarcazioni e ai natanti da diporto. Dovrà rispettare le norme di sicurezza e non potrà superare di regola i 25 metri di lunghezza; dovrà avere una larghezza non superiore ai due metri. I pontili debbono essere distanti uno dall’altro almeno 100 metri. Non possonoe ssere realizzati in materiali diversi dal legno. Non potranno essere recintati e dovranno essere dotati, sul fronte, di adeguati catarifrangenti per agevolare la navigazione nelle ore notturne, in ossequio al codice della navigazione. Sia per quanto attiene l’utilizzo e la collocazione delle boe di ormeggio che per la collocazione e utilizzazione dei pontili sarà posto in essere un adeguato controllo a cui provvederanno i vigili urbani nonché i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale di concerto con l’ufficio ecologia, i quali potranno comminare le previste sanzioni amministrative. «Con questa nuova deliberazione e con questo importante regolamento sul demanio idrico lacuale», spiega il sindaco Renzo Franceschini, «ci siamo dotati di uno strumento importante e specifico che va finalmente a dare una regola definitiva alla collocazione, all’utilizzo, alla gestione vera e propria delle boe di ormeggio e anche dei pontili». Il regolamento inotlre, all’articolo 4, tutela le aree per la balneazione e le spiagge, con la determinazione specifica dei passaggi pedonali che devono avere una larghezza minima di almeno tre metri e dessere liberi da ombrelloni e da ogni altro attrezzo che ne impedisca il passaggio.

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