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Piano posizionamento

Il Comune det­ta le regole per chi vuole real­iz­zare pon­tili per usufruire di attrac­chi pri­vati. La nor­ma­ti­va è com­pre­sa nel piano di posizion­a­men­to delle boe d’ormeg­gio e dei pon­tili di attrac­co licen­zi­a­to dal con­siglio comu­nale per recepire la legge regionale numero 33 del 4 novem­bre 2002, che attribuisce ai pae­si del­la cos­ta garde­sana la com­pe­ten­za che in prece­den­za era rego­la­ta dal Mag­is­ta­to alla Acque di Verona. Il ter­ri­to­rio riv­ieras­co di Lazise è molto este­so, così si è deciso di sud­di­videre la riva in cinque zone di spazio idri­co, dove si pos­sono col­lo­care 490 posti boa. Gli inter­es­sati a posizionare una boa per ormeg­gio pri­va­to devono pre­sentare doman­da entro il 30 set­tem­bre di ogni anno, in quan­to la con­ces­sione ha valen­za annuale. L’ente rende pub­bli­ca la disponi­bil­ità delle boe entro il 28 feb­braio di ogni anno affiggen­done l’avvi­so all’Al­bo Pre­to­rio. I tito­lari di attiv­ità tur­is­ti­co-alberghiere potran­no godere di un mas­si­mo di 20 boe cias­cuno per ogni campeg­gio e di 2 per ogni alber­go. Due boe pos­sono essere utl­iz­zate dalle asso­ci­azioni sportive. Alla sin­go­la boa potrà essere ormeg­gia­to esclu­si­va­mente il natante di pro­pri­età del con­ces­sion­ario e alla stes­sa dovrà essere appli­ca­ta obbli­ga­to­ri­a­mente una targhet­ta metal­li­ca di riconosci­men­to ripor­tante la dic­i­tu­ra: Comune di Lazise e gli estre­mi di iden­ti­fi­cazione del natante. Il rego­la­men­to dà inoltre anche ind­i­rizzi tec­ni­ci per la col­lo­cazione dei pon­ti attrac­co dei pri­vati: il pon­tile è quin­di un man­u­fat­to costru­ito per­pen­di­co­lar­mente alla riva, che con­sente l’at­trac­co alle imbar­cazioni e ai natan­ti da dipor­to. Dovrà rispettare le norme di sicurez­za e non potrà super­are di rego­la i 25 metri di lunghez­za; dovrà avere una larghez­za non supe­ri­ore ai due metri. I pon­tili deb­bono essere dis­tan­ti uno dal­l’al­tro almeno 100 metri. Non pos­so­noe ssere real­iz­za­ti in mate­ri­ali diver­si dal leg­no. Non potran­no essere recin­tati e dovran­no essere dotati, sul fronte, di adeguati catar­ifrangen­ti per agevolare la nelle ore not­turne, in osse­quio al codice del­la nav­igazione. Sia per quan­to attiene l’u­ti­liz­zo e la col­lo­cazione delle boe di ormeg­gio che per la col­lo­cazione e uti­liz­zazione dei pon­tili sarà pos­to in essere un adegua­to con­trol­lo a cui provved­er­an­no i vig­ili urbani nonché i dipen­den­ti del­l’uf­fi­cio tec­ni­co comu­nale di con­cer­to con l’uf­fi­cio ecolo­gia, i quali potran­no com­minare le pre­viste sanzioni ammin­is­tra­tive. «Con ques­ta nuo­va delib­er­azione e con questo impor­tante rego­la­men­to sul demanio idri­co lacuale», spie­ga il sin­da­co Ren­zo Frances­chi­ni, «ci siamo dotati di uno stru­men­to impor­tante e speci­fi­co che va final­mente a dare una rego­la defin­i­ti­va alla col­lo­cazione, all’u­ti­liz­zo, alla ges­tione vera e pro­pria delle boe di ormeg­gio e anche dei pon­tili». Il rego­la­men­to inotlre, all’ar­ti­co­lo 4, tutela le aree per la bal­neazione e le spi­agge, con la deter­mi­nazione speci­fi­ca dei pas­sag­gi pedonali che devono avere una larghez­za min­i­ma di almeno tre metri e dessere liberi da ombrel­loni e da ogni altro attrez­zo che ne impedis­ca il pas­sag­gio.

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