venerdì, Aprile 19, 2024
HomeManifestazioniAvvenimentiModificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C."LUGANA"

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C.”LUGANA”

Decreto: Art. 1, Art. 2, Art. 3Disciplinare: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8.Ministero per le PoliticheAgricoleIl Dirigente, Capo della Sezioneamministrativa del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delleDenominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e Responsabiledel procedimento DECRETAArt. 1Il disciplinare di produzione dei vini adenominazione di origine controllata LUGANA, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con decreto del Presidente dellaRepubblica 15 novembre 1975 e sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 9febbraio 1990, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cuidisposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.Art. 2I soggetti che intendono porre in commercio,a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllataLUGANA, provenienti da vigneti non ancora iscritti all’albo dei predettivini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge10 febbraio 1992, n. 164 – la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai finidell’iscrizione dei medesimi all’apposito albo dei vigneti di dettadenominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delpresente decreto. Art. 3Chiunque produce, vende, pone in vendita ocomunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione e di origine controllataLUGANA è tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e deirequisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI ADENOMINAZIONE CONTROLLATA LUGANAArt. 1La denominazione di origine controllataLUGANA è riservata ai vini bianco, superiore e spumante che rispondono allecondizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.Art. 2I vini a denominazione di originecontrollata Lugana devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitignoTrebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di Lugana.Possono concorrere alla produzione di dettivini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a baca bianca, nonaromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e diVerona presenti, nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delleviti.Art. 3La zona di produzione dei vini adenominazione di origine controllata LUGANA comprende territori ricadentinelle province di Brescia e Verona ed è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altredirezioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procedeverso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.Il confine segue ad ovest la ferrovia fino aquota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopraquota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio,indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull’autostrada dellaSerenissima.Attraversata l’autostrada, il limiteprocede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino agiungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con ilquale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell’Irta, Ballinofino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest finoall’altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord enord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago,Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passandoda C.na Venga giunge sull’autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino aC.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, VillaVenga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Gardaa quota 70 in prossimità del km. 267.Art. 4Le condizioni ambientali e di coltura deivigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllataLUGANA devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e deivigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifichecaratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo di cuiall’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente per i vigneti situati interreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di naturaargillosa-calcarea.I sesti dell’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medie lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare lecaratteristiche delle uve e del vino.Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impaniati ed i reimpianti devono esserecomposti da un numero di ceppi non inferiore a 3000.È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorsoeffettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventiall’anno.La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare 12.5tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata LUGANA eLUGANA spumante;11.0 tonnellate per il vino a denominazione di originecontrollata LUGANA superiore.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione divini a denominazione di origine controllata LUGANA devono essere riportati neilimiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazionedi origine controllata.Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllataper tutto il prodotto.Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto incoltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto allaeffettiva superficie coperta dalla vite.Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllataLUGANA devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del10.5% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di originecontrollata LUGANA superiore devono assicurare un titolo alcolometricovolumico naturale minimo dell’11.5% vol.La regione Lombardia d’intesa con la regione Veneto annualmente, prima dellavendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutelariconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura chenell’anno si sono verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo diproduzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapportoagli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per lepolitiche agricole Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delledenominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle cameredi commercio I.A.A. di Brescia e dei Verona.Art. 5Le operazioni di vinificazione dei vini adenominazione di origine controllata LUGANA devono essere effettuateall’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3; tuttavia,tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che talioperazioni di vinificazione siano effettuate entro l’ambito dell’interoterritorio amministrativo delle provincie di Brescia e Verona.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relativeall’affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendoopportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire alvino le sue peculiari caratteristiche.Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l’uso di recipienti di legno.Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presadi spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e diconfezionamento possono essere effettuate soltanto nell’interno del territorioamministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e delleprovince di Treviso e di Verone, nella regione Veneto.La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte letipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alladenominazione di origine controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto ilprodotto.Art. 6I vini a denominazione di originecontrollata LUGANA all’atto dell’immissione al consumo devonorispondere alle seguenti caratteristiche:LUGANA: colore paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l’affinamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.0% vol. acidità totale minima: 5.0 g/l; estratto secco netto minimo: 15.0 g/l. LUGANA superiore: colore paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento; profumo delicato, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.0% vol; acidità totale minima: 5.0 g/l; estratto secco netto minimo: 17.0 g/l; LUGANA spumante: spuma: fine e persistente colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati; profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico; sapore: fresco, sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5 % vol; residuo di zuccheri: non superiore a 25.0 g/l/; estratto secco netto minimo: 15.0 g/l. È facoltà del Ministero per le politicheagricole Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine edelle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, ilimiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.Art. 7Nella designazione e presentazione dei vinia denominazione di origine controllata LUGANA è vietata l’aggiunta diqualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presentedisciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,scelto, e similari.È consentita l’aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificarel’attività dell’imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria,castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali inmateria.È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Il vino a denominazione di origine controllata LUGANA può riportare lamenzione superiore, nel rispetto di quanto fissato al precedente art. 4, qualora vengasottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi adecorrere dal 1° ottobre dell’anno di produzione delle uve. Detta menzione dovràfigurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura denominazione diorigine controllata ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelliutilizzati per la denominazione di origine controllata LUGANA.Sull’etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di originecontrollata LUGANA deve sempre figurare l’indicazione dell’annata diproduzione delle uve.È consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva di vignaseguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente daicorrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albodei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente pressole Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decretoministeriale 22 aprile 1992.Art. 8Tutti i contenitori fino alla capacità di3.0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di originecontrollata LUGANA devono essere in vetro e chiusi esclusivamente con tappo disughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore a 0.375 che, perspecifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.Il vino a denominazione di origine controllata LUGANA riportante la menzionesuperiore deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo in sugherodi capacità da 0375 a 3.0 litri. È ammessa, per specifiche esigenze commerciali, lachiusura a vite per le bottiglie con capacità inferiore a 0375 litri.Il vino a denominazione di origine controllata LUGANA spumante deve essereimmesso al consumo in bottiglie di vetro con capacità fino a 6.0 litri.Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianadel 3-10-1998TornaAll’inizio

Articoli Correlati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Dello stesso argomento

- Advertisment -

Ultime notizie

Ultimi Video