venerdì, Settembre 29, 2023
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Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C.“LUGANA”

Decre­to: Art. 1, Art. 2, Art. 3Disciplinare: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8.Ministero per le PoliticheA­gri­coleIl Diri­gente, Capo del­la Sezioneam­min­is­tra­ti­va del Comi­ta­to Nazionale per la Tutela e la Val­oriz­zazione delle­De­nom­i­nazioni di Orig­ine e delle Indi­cazioni Geogra­fiche Tipiche dei vini e Respon­s­abiledel pro­ced­i­men­to DEC­RE­TAArt. 1Il dis­ci­pli­nare di pro­duzione dei vini ade­nom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA, approva­to con decre­to del­Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca 21 luglio 1967, mod­i­fi­ca­to con decre­to del Pres­i­dente del­laRe­pub­bli­ca 15 novem­bre 1975 e sos­ti­tu­ito con decre­to del Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca 9febbraio 1990, è sos­ti­tu­ito per intero dal testo annes­so al pre­sente decre­to le cuidis­po­sizioni entra­no in vig­ore a decor­rere dal­la 1998.Art. 2I sogget­ti che inten­dono porre in commercio,a par­tire già dal­la vendem­mia 1998, i vini a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­lataLU­GANA, prove­ni­en­ti da vigneti non anco­ra iscrit­ti all’albo dei pre­det­tivi­ni, sono tenu­ti ad effet­tuare, ai sen­si e per gli effet­ti dell’art. 15 del­la legge10 feb­braio 1992, n. 164 – la denun­cia dei rispet­tivi ter­reni vitati ai finidell’iscrizione dei medes­i­mi all’apposito albo dei vigneti di det­tade­nom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta entro ses­san­ta giorni dal­la data di pub­bli­cazione del­p­re­sente decre­to. Art. 3Chiunque pro­duce, vende, pone in ven­di­ta oco­munque dis­tribuisce per il con­sumo vini con la denom­i­nazione e di orig­ine con­trol­lataLU­GANA è tenu­to a nor­ma di legge, all’osservanza delle con­dizioni e deireq­ui­si­ti sta­bil­i­ti nell’annesso dis­ci­pli­nare di produzione.DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI ADENOMINAZIONE CONTROLLATA LUGANAArt. 1La denom­i­nazione di orig­ine con­trol­lataLU­GANA è ris­er­va­ta ai vini bian­co, supe­ri­ore e spumante che rispon­dono alle­con­dizioni ed ai req­ui­si­ti del pre­sente dis­ci­pli­nare di produzione.Art. 2I vini a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta Lugana devono essere ottenu­ti dalle uve prove­ni­en­ti dal vit­ig­noTreb­biano di Soave, local­mente denom­i­na­to Treb­biano di Lugana.Possono con­cor­rere alla pro­duzione di det­tivi­ni, con­giun­ta­mente o dis­giun­ta­mente, uve prove­ni­en­ti da altri vit­ig­ni a baca bian­ca, nonaro­mati­ci, rac­co­man­dati e/o autor­iz­za­ti rispet­ti­va­mente per le province di Bres­cia e diVerona pre­sen­ti, nell’ambito azien­dale, fino ad un mas­si­mo del 10% del totale delleviti.Art. 3La zona di pro­duzione dei vini ade­nom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA com­prende ter­ri­tori rica­den­tinelle province di Bres­cia e Verona ed è delim­i­ta­ta a nord dal e nelle altredi­rezioni da una lin­ea che par­tendo dai Cap­puc­ci­ni ad ovest di Peschiera del Gar­da pro­cede­v­er­so sud sul­la stra­da per Vil­la Mon­tre­sor fino a giun­gere alla ferrovia.Il con­fine segue ad ovest la fer­rovia fino aquo­ta 84 ove scende a sud lun­go la stra­da che con­duce al laghet­to del Frassi­no; sopraquo­ta 91 pie­ga ad ovest per C.na Berra Nuo­va e sot­to quo­ta 101 pie­ga a sud per Serraglio,indi pas­sa ad est per C.na Gozzet­to fino a giun­gere sull’autostrada dellaSerenissima.Attraversata l’autostrada, il lim­itepro­cede a sud-ovest sul­la stra­da che pas­sa sot­to Pig­no­li­ni e sopra quo­ta 84 fino agiun­gere a C.na Boschet­ti e C.na Rondinel­li ove incon­tra il con­fine provin­ciale con ilquale si iden­ti­fi­ca ver­so sud fino alla stra­da per Poz­zolen­go in prossim­ità di quo­ta 100.Da questo pun­to il lim­ite segue la stra­da per Poz­zolen­go, Ponte dell’Irta, Balli­nofi­no a quo­ta 110 ove incon­tra il con­fine provin­ciale che segue a nord-ovest finoall’altezza del Casi­no; qui segue la stra­da per Fer­rari indi quel­la che ver­so nord enord-est por­ta a Madon­na del­la Scop­er­ta, Fenil Nuo­vo, C.na Bai­ta, Cas­tel Venzago,Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il lim­ite pro­cede ver­so nord sul­la stra­da che pas­san­do­da C.na Ven­ga giunge sull’autostrada del­la Serenis­si­ma; segue ques­ta ver­so est fino aC.na Capo­rale per poi salire a nord sul­la stra­da che pas­san­do da Casette Pomo, VillaVen­ga, Bagli­a­co, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Vil­la Arri­ga giunge al Lago di Gar­daa quo­ta 70 in prossim­ità del km. 267.Art. 4Le con­dizioni ambi­en­tali e di coltura deivi­gneti des­ti­nati alla pro­duzione dei vini a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­lataLU­GANA devono essere quelle tradizion­ali del­la zona di pro­duzione e deivi­gneti esisten­ti e comunque atte a con­ferire alle uve ed ai vini derivati le speci­fichecarat­ter­is­tiche di qualità.Sono per­tan­to da con­sid­er­ar­si idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo di cuiall’art. 15 del­la legge 10 feb­braio 1992, n. 164, uni­ca­mente per i vigneti sit­uati inter­reni, con giac­i­tu­ra preva­len­te­mente pianeg­giante, di naturaargillosa-calcarea.I ses­ti dell’impianto, le forme di all­e­va­men­to ed i sis­te­mi di potatu­ra (cor­ti, medie lunghi) devono essere quel­li gen­eral­mente usati o comunque atti a non mod­i­fi­care lecarat­ter­is­tiche delle uve e del .Fer­mi restando i vigneti esisten­ti, i nuovi impa­niati ed i reimpianti devono essere­com­posti da un numero di cep­pi non infe­ri­ore a 3000.È vieta­ta ogni prat­i­ca di forzatu­ra; è con­sen­ti­ta l’irrigazione di soc­cor­so­ef­fet­tua­ta non oltre il peri­o­do dell’invaiatura per un mas­si­mo di due interventiall’anno.La pro­duzione mas­si­ma di uva per ettaro, in coltura spe­cial­iz­za­ta, non deve super­are 12.5tonnellate per i vini a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA eLU­GANA spumante;11.0 ton­nel­late per il vino a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta LUGANA superiore.Nelle annate favorevoli i quan­ti­ta­tivi di uve ottenu­ti e da des­tinare alla pro­duzione divi­ni a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA devono essere ripor­tati neilim­i­ti di cui sopra, purché la pro­duzione glob­ale non superi del 20% i lim­i­ti medesimi,fermi restando i lim­i­ti resa uva/vino per i quan­ti­ta­tivi di cui trattasi.Le ecce­den­ze delle uve, nel lim­ite mas­si­mo del 20%, non han­no dirit­to alla denom­i­nazione­di orig­ine controllata.Oltre det­to lim­ite per­centuale decade il dirit­to alla denom­i­nazione di orig­ine con­trol­lat­a­per tut­to il prodotto.Fermi restando i lim­i­ti sopra indi­cati, la pro­duzione mas­si­ma per ettaro di vigne­to incoltura promis­cua deve essere cal­co­la­ta, rispet­to a quel­la spe­cial­iz­za­ta, in rap­por­to alla­ef­fet­ti­va super­fi­cie cop­er­ta dal­la vite.Le uve des­ti­nate alla vinifi­cazione del vino a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­lataLU­GANA devono assi­cu­rare un tito­lo alcolo­met­ri­co volu­mi­co nat­u­rale min­i­mo del10.5% vol; quelle des­ti­nate alla vinifi­cazione del vino a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta LUGANA supe­ri­ore devono assi­cu­rare un tito­lo alcolo­met­ri­co­vo­lu­mi­co nat­u­rale min­i­mo dell’11.5% vol.La d’intesa con la annual­mente, pri­ma dellaven­dem­mia, sen­tite le orga­niz­zazioni pro­fes­sion­ali di cat­e­go­ria e il Con­sorzio di tute­lari­conosci­u­to e del­e­ga­to, tenu­to con­to delle con­dizioni ambi­en­tali e di coltura chenell’anno si sono ver­ifi­cate, può sta­bilire, con decre­to, un lim­ite mas­si­mo dipro­duzione per ettaro infe­ri­ore a quel­lo fis­sato dal pre­sente dis­ci­pli­nare in rap­por­toagli ettolitri di vino otteni­bile, dan­done imme­di­a­ta comu­ni­cazione al Min­is­tero per lep­olitiche agri­cole Comi­ta­to nazionale per la tutela e la val­oriz­zazione delle­de­nom­i­nazioni di orig­ine e delle indi­cazioni geogra­fiche tipiche dei vini ed alle camere­di com­mer­cio I.A.A. di Bres­cia e dei Verona.Art. 5Le oper­azioni di vinifi­cazione dei vini ade­nom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA devono essere effettuateall’interno del­la zona di pro­duzione delim­i­ta­ta dal prece­dente art. 3; tuttavia,tenuto con­to delle situ­azioni tradizion­ali di pro­duzione, è con­sen­ti­to che tal­i­op­er­azioni di vinifi­cazione siano effet­tuate entro l’ambito dell’interoterritorio ammin­is­tra­ti­vo delle provin­cie di Bres­cia e Verona.Nella vinifi­cazione sono ammesse soltan­to le pratiche eno­logiche, com­p­rese quelle relativeall’affinamento, cor­rispon­den­ti agli usi locali, leali e costan­ti, pur tenen­doop­por­tu­na­mente con­to degli adegua­men­ti tec­no­logi­ci e del­la ricer­ca, atte a con­ferire alvi­no le sue pecu­liari caratteristiche.Nelle oper­azioni di affi­na­men­to è con­sen­ti­to anche l’uso di recip­i­en­ti di legno.Le oper­azioni di elab­o­razione del vino spumante ossia, le pratiche eno­logiche per la pre­sa­di spuma e per la sta­bi­liz­zazione, nonché le oper­azioni di imbot­tiglia­men­to e dicon­fezion­a­men­to pos­sono essere effet­tuate soltan­to nell’interno del ter­ri­to­rioam­min­is­tra­ti­vo delle province di Bres­cia e di Man­to­va, nel­la regione Lom­bar­dia e delleprovince di Tre­vi­so e di Verone, nel­la regione Veneto.La resa mas­si­ma delle uve in vino fini­to non deve essere supe­ri­ore al 70%, per tutte letipolo­gie; per la tipolo­gia spumante essa deve inten­der­si al net­to del­la pre­sa di spuma.Qualora superi det­to lim­ite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha dirit­to allade­nom­i­nazione di orig­ine controllata.Oltre il 75% decade il dirit­to alla denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta per tut­to ilprodotto.Art. 6I vini a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta LUGANA all’atto dell’immissione al con­sumo devonorispon­dere alle seguen­ti caratteristiche:LUGANA: col­ore paglieri­no o ver­dolino con ten­den­za al gial­lo leg­ger­mente dora­to con l’affinamento; pro­fu­mo: del­i­ca­to, grade­v­ole, carat­ter­is­ti­co; sapore: fres­co, mor­bido, armon­i­co, con even­tuale leg­gera percezione di leg­no; tito­lo alcolo­met­ri­co volu­mi­co totale min­i­mo: 11.0% vol. acid­ità totale min­i­ma: 5.0 g/l; estrat­to sec­co net­to min­i­mo: 15.0 g/l. LUGANA supe­ri­ore: col­ore paglieri­no o ver­dolino, con ten­den­za al gial­lo dora­to con l’invecchiamento; pro­fu­mo del­i­ca­to, grade­v­ole, carat­ter­is­ti­co; sapore: mor­bido, armon­i­co, cor­poso, con even­tuale leg­gera percezione di leg­no; tito­lo alcolo­met­ri­co volu­mi­co totale min­i­mo: 12.0% vol; acid­ità totale min­i­ma: 5.0 g/l; estrat­to sec­co net­to min­i­mo: 17.0 g/l; LUGANA spumante: spuma: fine e per­sis­tente col­ore: paglieri­no più o meno inten­so con even­tu­ali rif­lessi dorati; pro­fu­mo: fra­grante con sen­tore di frut­ta­to quan­do è spuman­tiz­za­to con il meto­do Char­mat; bou­quet fine com­pos­to pro­prio del­la fer­men­tazione in bot­tiglia quan­do è spuman­tiz­za­to con il meto­do clas­si­co; sapore: fres­co, sapi­do, fine ed armon­i­co; tito­lo alcolo­met­ri­co volu­mi­co totale min­i­mo: 11.5 % vol; resid­uo di zuc­cheri: non supe­ri­ore a 25.0 g/l/; estrat­to sec­co net­to min­i­mo: 15.0 g/l. È facoltà del Min­is­tero per le politichea­gri­cole Comi­ta­to per la tutela e la val­oriz­zazione delle denom­i­nazioni di orig­ine edelle indi­cazioni geogra­fiche tipiche dei vini mod­i­fi­care, con pro­prio decre­to, ilim­i­ti sopra indi­cati per l’acidità totale e l’estratto sec­co netto.Art. 7Nella des­ig­nazione e pre­sen­tazione dei vinia denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA è vieta­ta l’aggiunta diqual­si­asi qual­i­fi­cazione diver­sa da quelle espres­sa­mente pre­viste dal pre­sente­dis­ci­pli­nare, ivi com­pre­si gli agget­tivi extra, fine,scelto, e similari.È con­sen­ti­ta l’aggiunta di indi­cazioni ver­i­tiere ten­den­ti a specificarel’attività dell’imbottigliatore, quale viti­coltore, azien­da agri­co­la, fattoria,castello, abbazia e sim­i­lari in osser­van­za delle dis­po­sizioni del­la UE e nazion­ali inmateria.È con­sen­ti­to l’uso di indi­cazioni che fac­ciano rifer­i­men­to a nomi, ragioni sociali,marchi pri­vati, purché non siano tali da trarre in ingan­no il consumatore.Il vino a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA può riportare lamen­zione supe­ri­ore, nel rispet­to di quan­to fis­sato al prece­dente art. 4, qualo­ra ven­ga­sot­to­pos­to ad un peri­o­do di invec­chi­a­men­to ed affi­na­men­to di almeno dod­i­ci mesi adecor­rere dal 1° otto­bre dell’anno di pro­duzione delle uve. Det­ta men­zione dovrà­fig­u­rare in etichet­ta imme­di­ata­mente al di sot­to del­la dic­i­tu­ra denom­i­nazione dio­rig­ine con­trol­la­ta ed avere carat­teri di stam­pa di altez­za non supe­ri­ore a quel­liu­ti­liz­za­ti per la denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA.Sull’etichetta delle bot­tiglie con­te­nen­ti il vino a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta LUGANA deve sem­pre fig­u­rare l’indicazione dell’annata dipro­duzione delle uve.È con­sen­ti­to altresì l’uso del­la indi­cazione aggiun­ti­va di vig­nase­gui­ta imme­di­ata­mente dal rel­a­ti­vo topon­i­mo purché le uve provengano total­mente daicor­rispon­den­ti vigneti e siano riven­di­cate annual­mente ed iscritte nell’apposito albodei vigneti pre­vis­to dal­la legge 10 feb­braio 1992, n. 164, tenu­to rispet­ti­va­mente pres­sole Camere di Com­mer­cio I.A.A. di Bres­cia e di Verona, alle con­dizioni pre­viste dal decre­to­min­is­te­ri­ale 22 aprile 1992.Art. 8Tutti i con­teni­tori fino alla capac­ità di3.0 litri com­pre­sa, uti­liz­za­ti per il con­fezion­a­men­to dei vini a denom­i­nazione di orig­inecon­trol­la­ta LUGANA devono essere in vetro e chiusi esclu­si­va­mente con tap­po dis­ug­hero, ad eccezione delle bot­tiglie di vetro con capac­ità infe­ri­ore a 0.375 che, per­speci­fiche esi­gen­ze com­mer­ciali, pos­sono avere la chiusura a vite.Il vino a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA ripor­tante la men­zione­su­pe­ri­ore deve essere immes­so al con­sumo solo in bot­tiglie di vetro con tap­po in sug­hero­di capac­ità da 0375 a 3.0 litri. È ammes­sa, per speci­fiche esi­gen­ze com­mer­ciali, lachiusura a vite per le bot­tiglie con capac­ità infe­ri­ore a 0375 litri.Il vino a denom­i­nazione di orig­ine con­trol­la­ta LUGANA spumante deve essereimmes­so al con­sumo in bot­tiglie di vetro con capac­ità fino a 6.0 litri.Gazzetta Uffi­ciale del­la Repub­bli­ca Ital­ianadel 3–10-1998TornaAll’inizio

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