La sentenza del Consiglio di Stato, n. 04205/2026, pubblicata il 25 maggio 2026, ha stabilito che l’uso della parola “terme” nella denominazione di strutture prive di acqua termale può indurre in errore i consumatori, distinguendo tale acqua dall’acqua sanitaria riscaldata; il provvedimento nasce dall’azione legale promossa da Terme di Sirmione insieme a Federterme per tutelare il significato previsto dalla legge 323/2000.
Ad aprile 2024 il Comitato Scientifico di Terme di Sirmione aveva già organizzato un convegno con esperti di Medicina interna, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Dermatologia e Reumatologia per ribadire, anche alla luce delle indicazioni dell’OMS e dei LEA, la differenza tra acque termali autorizzate dal Ministero della Salute e acque sanitarie riscaldate; l’iter legale proseguito con Federterme intende preservare questa distinzione e ora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a verificare se le misure adottate dagli operatori assicurino un’informazione chiara e non ingannevole, mentre il presidente Giacomo Gnutti ha richiamato l’importanza di trasparenza e qualità nel comunicare il valore terapeutico delle acque termali.


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