martedì, Febbraio 18, 2025
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Considerate nulle le idee di piccole associazioni ambientaliste. I lavori possono riprendere dopo l’atteso pronunciamento del tribunale

Il Tar sblocca il lungolago

Il Tar «sblocca» il lungolago. I lavori di riqualificazione del tratto del lungolago Cesare Battisti compreso fra il ponte alla veneziana e il park hotel possono riprendere. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale amministrativo di Brescia depositata ieri con la quale viene superata la «sospensiva» pronunciata monocraticamente dal presidente del Tar che aveva «consentito di realizzare solo i lavori di ordinaria manutenzione accogliendo parzialmente la richiesta presentata da 18 desenzanesi. Questa aveva impedito la realizzazione delle fontane previste dal progetto. E il motivo è davvero semplice. «Il ricorso infatti deve ritenersi inammissibile – recita testualmente il documento depositato ieri -, essendo evidente la carenza di legittimazione dei ricorrenti». La vicenda lungolago era esplosa nella capitale del Garda sul finire dello scorso anno quando l’Amministrazione aveva dato il via libera al progetto di riqualificazione del lungolago. In particolare si era provveduto ad appaltare il primo intervento, su progetto predisposto all’ufficio tecnico dell’arch. Pier Giuseppe Ramella che riguardava la sistemazione del tratto centrale della lunghezza di 200 metri, compreso fra il ponte alla veneziana e il Park hotel. La zona interessata era quella situata sul lato verso il lago. Gli interventi prevedevano l’eliminazione di una ventina di parcheggi, un nuovo disegno di aiuole, il rifacimento dei sottoservizi, la pavimentazione in porfido, anche la costruzione di 8 fontane nella zona centrale dell’altezza di circa 130 centimetri, per una spesa di 1.070 milioni. Le scelte erano state subito contestate da associazioni e gruppi locali. Erano state raccolte firme anche da parte della Lega che in particolare bocciava proprio la scelta di realizzare le 8 fontane. I progettisti invece avevano spiegato che proprio le fontane avrebbero caratterizzato un po’ tutta l’azione di riqualificazione della zona a lago. I lavori vennero appaltati e presero il via l’8 gennaio. Subito dopo al sindaco venne inviata da un legale per conto di numerosi cittadini una «diffida» a continuare. Questa venne seguita da un ricorso al Tar sottoscritto da Olga Naccari, Rosanna Alimenti, Marta Bardini, Anna Bartoli, Paolo Bonsignori, Giorgio Comola, Mauro Orlando, Massimo Portulano, Maria Teresa Riolfo, Vincenzo Portulano, Alessandro Zacher, Antonella Soccini, Brunella Portulano, Rosanna Corini, Annamaria Damiano, Antonella Fontana, Franca Gandini e Angelo Ghiroldi. Il ricorso chiedeva l’annullamento di tutte le delibere e i provvedimento relativi al lungolago. Ma intanto la Soprintendenza, esaminato il progetto, annullava l’autorizzazione del sindaco a causa di carenze nella documentazione. I lavori vennero una prima volta sospesi. Furono predisposti i documenti integrativi e rilasciata una nuova autorizzazione che una decina di giorni dopo rimise in moto i cantieri. Alla luce di questi nuovi fatti il ricorso al Tar venne integrato e fu richiesta la sospensiva, parzialmente accolta con un pronunciamento «monocratico». La decisione infatti autorizzava i lavori di pavimentazione ma non la realizzazione delle fontane che andavano a modificare il lungolago. Successivamente il Comune otteneva l’assenso della Soprintendenza. La vicenda è poi stata dibattuta dai giudici del Tar il 13 luglio e affrontata anche il 30 ottobre. In buona sostanza i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso essendo evidente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. La sentenza spiega che legittimati a promuovere ricorsi a tutela dell’ambiente davanti al giudice amministrativo sono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno 5 regioni. E se è vero che correnti di pensiero riconoscono interessi individuali distinti da quello generale alla protezione dell’ambiente naturale, è pur vero che il legislatore ha sancito la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ed aggregazioni di soggetti in quanto rappresentative, come collettività, dei medesimi interessi. Insomma non è ammessa l’azione popolare da parte del singolo per far valere interessi generali o collettivi quali la tutela dell’ambiente. «Sono rammaricato per il tempo perduto per scoprire che chi aveva proposto ricorso non ne aveva titolo – dice il sindaco -. È stata riconosciuta la tesi sostenuta dal nostro legale avv. Fiorenzo Bertuzzi. I lavori ora verranno completati dopo le festività di fine anno».

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