venerdì, Gennaio 24, 2025
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Sentenza del TAR Lombardia su ricorso elettorale a Sirmione: Coferma Sindaco Luisa Lavelli

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato da due liste di minoranza sulle elezioni amministrative tenutesi a Sirmione l’8 e 9 giugno scorso che a visto la vittoria della candidata Luisa Lavelli. I ricorrenti contestavano la regolarità delle operazioni elettorali, sollevando diverse presunte irregolarità e chiedendo l’annullamento delle elezioni e il loro completo rifacimento. La decisione del TAR, tuttavia, ha respinto il ricorso definendolo “infondato sotto tutti i profili dedotti”.

Dettagli sulle schede contestate e le irregolarità rilevate

Tra i punti principali del ricorso, i ricorrenti avevano evidenziato discrepanze nei numeri delle schede autenticate, utilizzate e residue in diverse sezioni elettorali. Ad esempio, nella sezione 1, le schede autenticate non utilizzate risultavano quattro in meno rispetto al previsto, mentre una scheda votata risultava mancante rispetto al numero di elettori. Analogamente, nella sezione 5 sono state rilevate due schede votate in più rispetto ai votanti e una discrepanza nel totale delle schede autenticate. Inoltre, alcune schede erano state votate con matita standard invece che copiativa: 40 nella sezione 5 e 70 nella sezione 6. Nonostante ciò, il TAR ha stabilito che tali irregolarità, pur documentate, non erano idonee a compromettere la validità e la genuinità del risultato elettorale, poiché non influivano significativamente sullo scarto di voti tra le liste in competizione.

Dichiarazioni del Sindaco Luisa Lavelli

Il Sindaco di Sirmione, Luisa Lavelli, riconfermata nelle elezioni di giugno, ha commentato la sentenza con soddisfazione, evidenziando la chiarezza portata dal pronunciamento del TAR sulla legittimità delle operazioni elettorali. In una nota, il Sindaco ha dichiarato: “Questo pronunciamento – così come la fiducia già espressa alle urne – rappresenta un ulteriore stimolo per proseguire il lavoro a beneficio della comunità, guidati da trasparenza, responsabilità e partecipazione”.

Dettagli della decisione del TAR

La sentenza ha confermato che le irregolarità sollevate dai ricorrenti erano di natura formale e non sostanziale, quindi non in grado di incidere sull’esito elettorale. I giudici hanno sottolineato che nessuna delle discrepanze rilevate era associabile a comportamenti illeciti o tale da compromettere la genuinità e attendibilità del risultato elettorale. Il TAR ha inoltre evidenziato che molte delle irregolarità, seppur annotate nei verbali di sezione, rientrano nella fisiologia delle operazioni elettorali, spesso influenzate da errori materiali o di calcolo.

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